Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012)1L'Incaricato comunica con il Consiglio federale per il tramite del cancelliere della Confederazione.1 Questi trasmette al Consiglio federale rapporti e raccomandazioni dell'Incaricato, anche se non li approva. 1bisL'Incaricato trasmette i rapporti all'attenzione dell'Assemblea federale direttamente ai Servizi del Parlamento.2 2L'Incaricato comunica direttamente con le altre unità amministrative, i Tribunali della Confederazione, le autorità estere di protezione dei dati e ogni altra autorità o persona privata sottoposta alla legislazione federale sulla protezione dei dati o a quella sul principio di trasparenza dell'amministrazione.3 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |