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Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012)1Il privato che tratta dati personali o che mette a disposizione una rete telematica assicura il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati allo scopo di garantirne in modo appropriato la protezione.1 Egli protegge i sistemi segnatamente contro i rischi di:
2Le misure tecniche e organizzative devono essere appropriate. In particolare esse tengono conto dei seguenti criteri:
3Tali misure sono periodicamente riesaminate. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |