Ordinanza del DATEC
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Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto
1 La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea:
2 Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1:
3 Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/20082 e dal regolamento (UE) 2015/3403. I controllori del traffico aereo sottostanno comunque alle disposizioni penali di cui all’articolo 8 della presente ordinanza. 2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 3 Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). |