Ordinanza
|
Art. 11 Periodo di riposo settimanale 41
1 Nel corso di due settimane il conducente deve effettuare due periodi di riposo settimanale ciascuno di almeno 45 ore. 2 Uno dei due periodi di riposo può essere ridotto fino a un minimo di 24 ore (periodo di riposo settimanale ridotto). La riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto nel corso delle seguenti tre settimane. 3 Un periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale. 4 Ciascun periodo di riposo effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto deve essere attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. 5 Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe. 6 In trasferta, i periodi di riposo settimanale ridotto possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.42 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). 42 La correzione del 7 feb. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 511). |