Ordinanza
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Art. 11b Viaggio di andata o di ritorno dal luogo di stazionamento del veicolo 46
1 Il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi dal suo domicilio al luogo ove normalmente inizia o termina il lavoro non è considerato durata del lavoro. Se il veicolo si trova in un luogo diverso da quello abituale, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza temporale rispetto alla normale durata del tragitto è considerata durata del lavoro. 2 Non è considerato durata del lavoro secondo il capoverso 1 il tempo trascorso dal lavoratore su un treno o una nave traghetto e durante il quale il lavoratore dispone di una cuccetta, di una branda o di un posto dove stendersi. 46 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). |