Ordinanza
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Art. 12 Deroghe in caso d’emergenza
1 Nella misura in cui la sicurezza del traffico lo consente, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo per raggiungere un’area di stazionamento appropriata, nella misura in cui sia necessario a garantire la sicurezza delle persone trasportate, del veicolo o del suo carico. 2 Il conducente deve menzionare sul disco per il tachigrafo analogico e su un foglio speciale per il tachigrafo o digitale genere e motivo della deroga alle prescrizioni relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo. L’articolo 14b capoverso 4 si applica per analogia.49 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). |