Ordinanza
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Art. 13a Carte per il tachigrafo 51
1 Per il controllo dei periodi di lavoro, di guida e di riposo sono rilasciate le seguenti carte per il tachigrafo:52
2 Le carte per il tachigrafo sono ritirate o annullate prima della scadenza della loro durata di validità se:
3 Una modifica delle indicazioni contenute nelle carte per il tachigrafo esige il rilascio di una nuova carta. Il titolare deve notificare all’autorità competente, entro 14 giorni, ogni modifica intervenuta. La vecchia carta perde la sua validità con la consegna della nuova carta. 4 La richiesta di rinnovo può essere inoltrata al più presto sei mesi prima della scadenza della validità delle carte. Se la richiesta è inoltrata meno di 15 giorni prima della scadenza della validità, è rilasciata una nuova carta.53 5 In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una carta per il tachigrafo, il titolare della carta deve darne notifica all’autorità competente entro sette giorni. Entro tale termine egli deve chiedere la sostituzione della carta. Con la notifica, la carta per il tachigrafo perde la sua validità. 51 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). |