Ordinanza
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Art. 13b Carta del conducente 54
1 Le carte del conducente sono rilasciate a conducenti in possesso di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) delle categorie B, C, D, delle sottocategorie C1 o D1 o della categoria speciale F (art. 3 OAC55). Ai conducenti di veicoli provenienti dall’estero che hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis OAC) non possono essere rilasciate carte del conducente se residenti in uno Stato dell’Unione europea.56 2 La richiesta di una carta del conducente deve essere inoltrata all’Ufficio federale delle strade e contiene i dati del richiedente conformemente all’allegato 2 numero 212 dell’ordinanza del 30 novembre 201857 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC).58 3 La carta del conducente ha una durata di validità di cinque anni. 4 Per ogni conducente può essere rilasciata soltanto una carta del conducente. La stessa è personale e non è trasferibile. 5 Se trasferisce il domicilio in Svizzera, il titolare di una carta del conducente valida rilasciata da uno Stato estero può presentare all’Ufficio federale delle strade una domanda di conversione della carta del conducente. La carta del conducente estera deve essere consegnata all’Ufficio federale delle strade.59 6 Le carte del conducente devono essere restituite all’Ufficio federale delle strade in caso di modifiche secondo l’articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se una carta del conducente sostituita viene ritrovata, essa deve essere consegnata all’autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente assicurati.60 7 Il furto di una carta del conducente deve essere denunciato alle autorità competenti dello Stato in cui è avvenuto. 54 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 55 RS 741.51 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2191). 57 RS 741.58 58 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). |