Ordinanza
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Art. 13e Carta di controllo 70
1 Le carte di controllo sono rilasciate alle autorità preposte ai controlli stradali e aziendali dei Cantoni e dell’Amministrazione federale delle dogane. 2 La richiesta di una carta di controllo deve essere inoltrata all’autorità competente e contiene i dati relativi all’autorità di controllo conformemente all’allegato 2 numero 242 OSIAC71.72 3 La carta di controllo ha una validità di due anni.73 4 La carta di controllo non è personale ed è trasferibile. A un’autorità possono essere rilasciate più carte di controllo. 70 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 71 RS 741.58 72 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335). |