Ordinanza
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Art. 14 Tachigrafo 74
1 Finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze, il conducente deve, durante la sua attività, tenere costantemente in funzione il tachigrafo e utilizzarlo in modo che siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro, il tempo di disponibilità e le pause. In caso di equipaggio multiplo, i conducenti utilizzano il tachigrafo in modo che questi dati siano differenziati dall’apparecchio per ciascun conducente.75 2 Il datore di lavoro e il conducente provvedono al funzionamento ineccepibile e all’uso corretto del tachigrafo. 3 In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo, il datore di lavoro o il conducente indipendente deve provvedere a farlo riparare al più presto da un’officina in possesso di un’autorizzazione corrispondente. Qualora il rientro del veicolo alla sede dell’impresa non sia possibile entro una settimana dall’accaduto, la riparazione deve essere effettuata durante il viaggio.76 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 76 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335). |