Ordinanza
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Art. 14a Uso del tachigrafo analogico 77
1 Il conducente deve apportare sul disco le seguenti indicazioni:
2 Se non è in grado di utilizzare il tachigrafo poiché non si trova nelle vicinanze del veicolo, il conducente deve iscrivere costantemente sul disco i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo e ai tempi di disponibilità, a mano o in altro modo idoneo, in maniera leggibile. Le iscrizioni fatte a mano non devono pregiudicare le registrazioni dell’apparecchio.78 3 In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo il conducente deve annotare sul disco o su un foglio speciale da accludere al disco i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida, di riposo e i tempi di disponibilità che non sono più registrati in maniera ineccepibile.79 4 Nessun disco deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale è destinato. 5 Il conducente deve tenere nel veicolo un numero sufficiente di dischi vuoti omologati per lil tachigrafo pertinente. Non può utilizzare dischi sporchi o danneggiati; i dischi devono essere adeguatamente protetti. Se è danneggiato, il disco contenente registrazioni deve essere accluso al disco di riserva utilizzato per la sostituzione. 6 Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore i dischi e, a richiesta, consegnargli una copia dei dischi utilizzati. 77 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). |