Ordinanza
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Art. 18 Obbligo d’informazione
1 Datori di lavoro e conducenti devono comunicare all’autorità di esecuzione tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli. 2 Datori di lavoro e conducenti indipendenti devono permettere all’autorità di esecuzione di accedere all’azienda e di procedere ai necessari chiarimenti. 3 I datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare per tre anni, ordinati per conducente, presso la sede dell’azienda:100
4 Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma conservano questi documenti e questi dati nella propria sede.105 5 Su richiesta, i documenti e i dati devono essere presentati o inviati all’autorità d’esecuzione nella forma richiesta da quest’ultima.106 6 Le informazioni a scopo di ricerca o di statistica si fondano sulle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992107 sulla protezione dei dati e dell’ordinanza del 14 giugno 1993108 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché della legge federale del 9 ottobre 1992109 sulla statistica federale.110 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 104 Introdotta dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 107 RS 235.1 108 RS 235.11 109 RS 431.01 110 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). |