Ordinanza
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Art. 22 Perseguimento penale
1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone nel quale è stata commessa l’infrazione è competente anche il Cantone che l’accerta. 2 Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenza dell’autorità di esecuzione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato. |