Art. 16a Scaricamento di dati dal tachigrafo digitale 109
Se il veicolo è provvisto di tachigrafo digitale, i datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono provvedere affinché: - a.
- i dati siano scaricati dalla memoria del tachigrafo e caricati su un supporto di memorizzazione esterno:
- 1.
- al più tardi ogni tre mesi a partire dal primo giorno della registrazione,
- 2.
- prima che un veicolo o un tachigrafo sia noleggiato a un’altra azienda o venduto; oppure
- 3.
- se il tachigrafo non funziona più correttamente, ma i dati possono ancora essere scaricati;
- b.
- i dati siano scaricati dalla carta del conducente:
- 1.
- settimanalmente,
- 2.
- in caso di assenza prolungata del conducente, al più tardi ogni 21 giorni a partire dal primo giorno della registrazione,
- 3.
- in caso di scioglimento del rapporto di lavoro con il lavoratore, oppure
- 4.
- prima di iniziare l’attività di conducente per conto di un’altra azienda e con i veicoli della stessa;
- c.
- i dati della carta dell’azienda siano scaricati al più tardi ogni tre mesi, a partire dal primo giorno della registrazione;
- d.
- i dati scaricati dal tachigrafo digitale, dalla carta del conducente e dalla carta dell’azienda siano memorizzati in ordine cronologico secondo il numero del veicolo e il conducente, rispettivamente secondo il conducente;
- e.
- per tutti i dati siano immediatamente approntate copie di sicurezza, da conservare su un supporto di dati separato;
- f.
- il registro secondo l’articolo 16 capoverso 1 o 2 sia allestito in modo completo;
- g.
- la sua area dati sia protetta prima che il tachigrafo sia messo in esercizio e la protezione sia disattivata prima della vendita o del noleggio del tachigrafo.
109 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).
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