Ordinanza
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Art. 14c Presentazione dei documenti o dei dati riguardanti il tachigrafo 98
1 Se guida un veicolo con un tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità d’esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi precedenti sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).99 2 Se guida un veicolo con un tachigrafo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare in ogni momento all’autorità d’esecuzione la carta del conducente. 3 Se guida alternativamente un veicolo con tachigrafo analogico e un veicolo con tachigrafo digitale, il conducente deve poter presentare in ogni momento all’autorità:
98 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). |