Ordinanza
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Art. 20 Conducenti a titolo accessorio
1 I conducenti la cui attività professionale sottostà soltanto parzialmente alla presente ordinanza (conducenti a titolo accessorio) non hanno il diritto, nella loro attività professionale complessiva, di superare i limiti fissati nella presente ordinanza. 2 Il datore di lavoro che impiega conducenti a titolo accessorio deve accertarsi che il lavoratore non superi questi limiti. 3 Per i conducenti impiegati a titolo accessorio, che all’infuori di tale occupazione non esercitano altra attività lucrativa in qualità di lavoratore, quali contadini, studenti e casalinghe, l’autorità di esecuzione stabilisce un numero di ore come base di durata del lavoro, nella misura in cui ciò s’imponga a causa dell’occupazione nella loro professione principale. |