Ordinanza
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Art. 17 Altri obblighi del datore di lavoro e del conducente
1 Il datore di lavoro deve ripartire l’attività professionale del conducente in modo che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo. Se il lavoro attribuitogli potesse causare una violazione di tali disposizioni, il conducente deve informare tempestivamente il datore di lavoro. 1bis Il datore di lavoro deve ripartire l’attività professionale del conducente in modo che questi, nell’arco di quattro settimane consecutive e al fine di effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore, possa ritornare:
1ter Laddove il conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 7, il datore di lavoro deve ripartire l’attività professionale del conducente in modo che questi possa ritornare, già prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione:
2 Il datore di lavoro deve vegliare a che il lavoratore osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo, tenga correttamente i mezzi di controllo e glieli consegni per tempo. 3 Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché l’eventuale numero dei libretti di lavoro. 3bis Il datore di lavoro deve vegliare a che i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all’esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini della stessa e protetti da accessi non autorizzati.115 4 Il salario dei lavoratori non può essere calcolato in base alle distanze percorse, al volume delle merci trasportate o ad altre prestazioni che compromettono la sicurezza della circolazione stradale. 5 Se il veicolo non è equipaggiato con un tachigrafo in grado di distinguere fra trasporti di persone e corse circolari, in caso di controlli su strada durante un viaggio all’estero il conducente è tenuto a provare, mediante foglio di viaggio (art. 41 OTV116) o relativa copia in forma cartacea o elettronica, di essersi avvalso negli ultimi 56 giorni delle deroghe di cui all’articolo 11a.117 113 Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 792). 114 Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 792). 115 Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335). 117 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 182). |
