Ordinanza
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Art. 31 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti per l’esecuzione.65 2 Il controllo dei periodi di riposo e di lavoro sulla strada e nelle aziende è retto dall’ordinanza del 28 marzo 200766 sul controllo della circolazione stradale.67 3 ...68 4 L’autorità d’esecuzione stabilisce un elenco delle imprese aventi la loro sede sociale o una succursale nel Cantone e che utilizzano veicoli menzionati nell’articolo 3. Essa tiene una lista dei libretti di lavoro rilasciati a ogni azienda. 5 L’autorità d’esecuzione ha l’obbligo di esaminare le denunce per inosservanza alla presente ordinanza e, se risultano giustificate, di prendere i provvedimenti che si impongono. Se, in caso di denuncia, essa non interviene o prende provvedimenti insufficienti, l’autorità superiore e se necessario l’USTRA ne possono essere investiti. 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2193). 66 RS 741.013 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2193). 68 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2193). |