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Art. 22 Modifiche minori da notificare preventivamente
1 Il titolare dell’omologazione deve notificare per scritto a Swissmedic le modifiche che non costituiscono né una modifica conformemente all’articolo 21 o 23 né un’estensione dell’omologazione, prima dell’attuazione di tali modifiche. 2 Se Swissmedic non solleva obiezioni entro 60 giorni dalla ricezione di una notificazione valida e della documentazione completa, la modifica è considerata approvata a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine. Se Swissmedic solleva obiezioni entro tale termine, il titolare dell’omologazione può presentare entro 30 giorni una documentazione allo scopo di eliminare tali obiezioni o una modifica della notificazione che tenga conto delle obiezioni di Swissmedic. In caso contrario la modifica è considerata respinta. 3 Il capoverso 2 non si applica nel caso in cui la modifica secondo il capoverso 1 è notificata unitamente a una domanda di autorizzazione di una modifica maggiorie o di un’estensione dell’omologazione. |