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Art. 62 Termini di notificazione
1 Una volta riscontrati, i seguenti effetti indesiderati di un medicamento devono essere notificati entro:
2 Una volta constatati, i segnali di sicurezza devono essere notificati:
3 I vizi di qualità riscontrati in Svizzera o all’estero secondo l’articolo 61 capoverso 6 devono essere notificati a Swissmedic senza indugio ma al più tardi entro 15 giorni dalla constatazione. |