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Art. 15 Misure in caso di rischio di confusione
Swissmedic ordina misure adeguate, segnatamente una modifica della designazione o dell’aspetto grafico, qualora il rischio di confusione tra medicamenti o tra medicamenti e altri agenti terapeutici con designazione o aspetto simili sia riscontrato soltanto dopo l’immissione in commercio di un medicamento. |