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Art. 36 Limitazioni quantitative
1 Dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer, per ogni anno civile può essere fabbricato o tenuto in scorta al massimo un quantitativo corrispondente al normale fabbisogno annuo dell’azienda, sempre che dati sulla stabilità non giustifichino un periodo di stoccaggio superiore. 2 Le aziende incaricate della fabbricazione di medicamenti per conto terzi conformemente all’articolo 9 capoverso 2bis LATer possono fabbricare per ogni anno civile al massimo 3000 imballaggi pronti per la consegna contenenti in totale al massimo 90 000 dosi singole, per ogni forma -farmaceutica e per ogni dosaggio dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–c LATer. Un’azienda autorizzata alla dispensazione non può fare fabbricare da terzi, per ogni anno civile, quantità superiori alle quantità massime summenzionate di tali medicamenti. 3 La limitazione di cui al capoverso 2 non si applica se non è disponibile un medicamento equivalente e utilizzabile in alternativa, omologato in Svizzera o in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente. |