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Art. 40
1 Swissmedic attribuisce il medicamento a una categoria di dispensazione nell’ambito della decisione relativa alla domanda di omologazione. 2 Nella classificazione tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:
3 D’ufficio o su richiesta, adegua la classificazione allo stato della scienza e della tecnica. 4 Pubblica sulla sua pagina Internet un elenco dei principi attivi contenuti in un medicamento che ha omologato. Nell’elenco figurano anche le categorie di dispensazione di tale medicamento. 5 Gli stupefacenti e le sostanze psicotrope soggiacciono alle disposizioni speciali dell’ordinanza del 25 maggio 201121 sul controllo degli stupefacenti. |