Open article in different language:
FR
|
Art. 51
1 La prescrizione medica e chiropratica di un medicamento per uso umano deve contenere almeno i seguenti dati:
2 Se è emessa in forma cartacea, la prescrizione deve riportare la firma autografa. Le prescrizioni elettroniche possono essere provviste di una firma elettronica qualificata o altrimenti devono adempiere requisiti di sicurezza equivalenti in termini di autenticità, integrità dei dati e confidenzialità. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle prescrizioni di medicamenti per uso umano emesse da altri professionisti della salute. 4 Se la prescrizione elettronica viene integrata nella cartella informatizzata del paziente ai sensi della LCIP26, devono essere utilizzati i formati di scambio stabiliti dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 lettera b OCIP27. |