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Art. 55 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1 Chi domanda un’autorizzazione per la vendita per corrispondenza di medicamenti deve essere in possesso di un’autorizzazione cantonale che abiliti alla gestione di una farmacia pubblica. 2 Il richiedente deve inoltre assicurare, mediante un sistema di garanzia della qualità, che:
3 I requisiti validi in materia di prescrizione, dispensazione e uso di medicamenti veterinari conformemente all’ordinanza del 18 agosto 200430 sui medicamenti veterinari devono essere rispettati. |