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Art. 11 Notificazione della mancata immissione in commercio e della cessazione dello smercio
1 Se un medicamento non è immesso in commercio entro un anno dal rilascio dell’omologazione, il titolare dell’omologazione deve notificarlo a Swissmedic entro 30 giorni dalla fine di tale anno. 2 Se un medicamento non è più smerciato o se il suo smercio viene interrotto per più di un anno, il titolare dell’omologazione deve darne notifica a Swissmedic. Tale notificazione deve avvenire con almeno due mesi di anticipo, salvo che lo smercio sia cessato o interrotto per circostanze che il titolare dell’omologazione non poteva prevedere per tempo. 3 Se un medicamento omologato per uso pediatrico non è più smerciato, il titolare dell’omologazione che ha ottenuto la protezione di cui all’articolo 11b capoverso 3 o 4 LATer o all’articolo 140n o 140t della legge del 25 giugno 195413 sui brevetti deve darne notifica a Swissmedic. Tale notificazione deve avvenire con almeno tre mesi di anticipo, salvo che lo smercio sia cessato per circostanze che il titolare dell’omologazione non poteva prevedere per tempo. 4 Se un medicamento notificato secondo il capoverso 1 è immesso in commercio successivamente o se il suo smercio viene ripreso dopo un’interruzione, il titolare dell’omologazione deve darne notifica a Swissmedic entro 30 giorni. 5 Swissmedic pubblica le notificazioni di cui ai capoversi 2–4. Se si tratta di una cessazione della commercializzazione di cui al capoverso 3, Swissmedic rende noto nel contempo che la documentazione concernente l’omologazione necessaria per l’uso pediatrico può essere ottenuta gratuitamente presso il titolare dell’omologazione. |
