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Art. 52 Persone titolari di un diploma federale
1 Chiunque voglia impiegare medicamenti soggetti a prescrizione medica nell’ambito della propria professione e sotto la propria responsabilità, necessita di un’autorizzazione del Cantone in cui esercita la professione. 2 Tale autorizzazione può essere rilasciata, oltre che agli operatori sanitari, anche a persone appartenenti alle seguenti categorie professionali:
3 Il Cantone stabilisce i medicamenti che possono essere utilizzati dalle persone menzionate nel capoverso 2. 4 Esso provvede a una vigilanza regolare da parte delle autorità cantonali o di un operatore sanitario idoneo. 28 Introdotta dal n. I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 41). |