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Art. 76 Diritti d’accesso
1 Gli organi e le persone seguenti ottengono l’accesso online ai sistemi d’informazione per quanto necessario all’adempimento del loro rispettivo compito:
2 Gli accessi ai sistemi d’informazione sono verbalizzati. I dati verbalizzati sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.38 38 Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 99 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |