Ordinanza del DATEC
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Art. 16 Riconoscimento di certificati esteri 27
L’ UFAC può accettare da candidati residenti all’estero certificati di medici che sono autorizzati nel rispettivo Stato a effettuare visite in qualità di medico di fiducia, a condizione che dette visite corrispondano alle norme internazionali. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). |