Ordinanza del DATEC
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Art. 18 Conservazione e trasmissione degli atti 31
1 I medici di fiducia devono conservare i protocolli delle visite come anche gli altri eventuali documenti conformemente alle istruzioni del medico in capo e consegnarli a quest’ultimo al termine della loro attività di medico di fiducia. 2 Dopo ogni visita, il relativo protocollo deve essere inviato senza indugio all’AMS per via elettronica, per mezzo di uno speciale programma; questo programma deve garantire, in ogni momento, il rispetto del segreto professionale, in particolare attraverso la protezione contro l’accesso da parte di persone non autorizzate. 3 Eccezionalmente, gli atti possono essere inviati per posta, in particolare in caso di problemi tecnici di trasmissione. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). |