|
|
|
Art. 4 Organismi di valutazione della conformità
1 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
1bis Gli organismi di valutazione della conformità che effettuano valutazioni della conformità secondo il regolamento (UE) 2023/123021 (regolamento UE relativo alle macchine) devono essere accreditati ai sensi dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione nonché soddisfare le condizioni di cui all’articolo 30 del regolamento UE relativo alle macchine.22 2 Gli organismi di valutazione della conformità informano l’autorità federale competente del relativo campo specifico se l’attestato d’esame del tipo o l’ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l’intervento dell’autorità competente. 21 Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, versione della GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1. 22 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2023, in vigore dal 20 gen. 2024 (RU 2023 663). |
