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Art. 5 Sorveglianza del mercato 26
1 La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 20–28 OSPro27.28 2 I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine29.30 I divieti o le limitazioni di immissione sul mercato o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale. 26 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583). 28 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583). 29 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131). |
