Ordinanza
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Art. 9 Obbligo di notifica dell’inizio e della fine dell’attività professionale
Prima di iniziare o di interrompere la loro attività, i maestri conducenti devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui svolgono prevalentemente la loro professione. I maestri conducenti che svolgono la loro attività solo in seno all’esercito devono annunciarsi al loro Cantone di domicilio. |