Ordinanza
|
Art. 6 Rilascio dell’abilitazione a maestro conducente
1 L’abilitazione a maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio. 2 L’abilitazione a maestro conducente per le persone domiciliate all’estero è rilasciata dal Cantone nel quale esse svolgono prevalentemente la loro attività. 3 L’abilitazione a maestro conducente è di durata illimitata ed è valida per tutta la Svizzera. 4 L’abilitazione a maestro conducente è iscritta nella licenza di condurre. BGE
89 I 138 () from 15. März 1963
Regeste: Fabrikgesetz: Unterstellung eines Betriebes, in dem Eisenstäbe für Bauzwecke (Armierung des Betons) hergerichtet werden (Eisenabschneiderei und -biegerei). |