Ordinanza
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Art. 7 Attestati professionali federali 9
1 L’organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri» garantisce che i candidati siano messi nelle condizioni di impartire lezioni di guida di elevata qualità. 2 L’identificazione del modulo e degli organizzatori come pure il programma quadro d’insegnamento delle formazioni professionali per il conseguimento degli attestati professionali federali devono essere approvati dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705). |