Ordinanza del DFI
|
Art. 5 Ripresa per riutilizzazione
I mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l’assicurato non ha più diritto e che non gli sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L’assicurazione s’incarica di accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego. |