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Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità1 (OMAI)2
del 29 novembre 1976 (Stato 1° luglio 2020)
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4521).
2 Nuova abbreviazione giusta l’art. 8 dell’O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 19781387).
Art. 9Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi
1 L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all’invalidità, debitamente comprovate e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi ausiliari, per
a.
recarsi al lavoro;
b.
esercitare un’attività lucrativa;
c.
acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente.19
2 Il rimborso mensile non può superare né l’importo del reddito mensile dell’attività lucrativa svolta dell’assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l’importo minimo della rendita ordinaria di vecchiaia.20
19Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).
20Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 6 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3024).