1 Se l’uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell’invalido, l’assicurazione ne assume le spese.
2 In assenza di un terzo responsabile, l’assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l’utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All’assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L’importo della partecipazione è fissato nell’allegato.
2bis Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell’elenco sono assunte secondo l’articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19
3 Ove non altrimenti disposto dall’allegato, per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l’assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione.
4 Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l’assicurazione assegna un sussidio mensile. L’importo del sussidio è fissato nell’allegato.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
18 RS 831.20
19Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).