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Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità1 (OMAI)2
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4521).
2 Nuova abbreviazione giusta l’art. 8 dell’O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 19781387).
Art. 9Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi
1 L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all’invalidità, debitamente comprovate e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi ausiliari, per
a.
recarsi al lavoro;
b.
esercitare un’attività lucrativa;
c.
acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente.21
2 Il rimborso annuo non può superare né l’importo del reddito annuo dell’attività lucrativa svolta dall’assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l’importo minimo annuo della rendita completa di cui all’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 194622 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).23
21Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).