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Art. 3 Inizio e fine del diritto 5
Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita la totalità della rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS6. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 507). |
