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Art. 5 Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari 9
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l’aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065765). |
