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Art. 6 Procedura 10
1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell’ordinanza del 17 gennaio 196111 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. 2 ...12 3 L’ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all’articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l’ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio AI.14 4 ...15 10Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007). 12Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20065765). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718). 15Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249). |
