Ordinanza
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Art. 15 Divieto di trasferire l’autorizzazione e durata della validità 50
1 Le autorizzazioni di principio, quelle generali e quelle specifiche non sono trasferibili. 2 Le autorizzazioni specifiche di importazione, di esportazione e di transito sono valide un anno e possono essere prorogate di sei mesi al massimo. 3 Le autorizzazioni generali d’importazione e le autorizzazioni generali di transito sono valide due anni. Se sono state rilasciate sulla base di un’autorizzazione di principio, esse perdono la loro validità alla scadenza dell’autorizzazione di principio. 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). |