Ordinanza
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Art. 4 Ritiro e revoca
(art. 11 LMB) 1 L’autorizzazione di principio per la fabbricazione è ritirata se non è stata utilizzata per cinque anni. 2 Le autorizzazioni di principio per il commercio e la mediazione sono ritirate se non sono state utilizzate per tre anni. 3 Se l’autorizzazione di principio è revocata, ritirata o, per altri motivi, è divenuta priva d’oggetto, il materiale bellico detenuto dal titolare dell’autorizzazione è realizzato o liquidato sotto la sorveglianza dell’autorità competente che rilascia le autorizzazioni.8 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). |
