Ordinanza
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Art. 9e Procedura semplificata in materia di importazione e di transito 32
1 I fabbricanti titolari di un’autorizzazione di principio possono chiedere un’autorizzazione generale d’importazione (AGI) per importare componenti, assemblaggi o parti staccate di materiale bellico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LMB, per quanto non si tratti di parti che rientrano parimenti nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 199733 sulle armi. L’importazione temporanea di questo tipo di materiale bellico con il Carnet ATA o nell’ambito del regime dell’ammissione temporanea necessita in ogni caso di un’autorizzazione specifica.34 2 I titolari di un’autorizzazione di principio, nonché le imprese di trasporto e le case di spedizione con sede o domicilio in Svizzera possono chiedere un’autorizzazione generale di transito (AGT) per far transitare materiale bellico verso i Paesi di destinazione finali menzionati nell’allegato 2.35 3 L’autorità che rilascia l’autorizzazione può domandare in qualsiasi momento ai titolari di un’autorizzazione informazioni sul genere, la quantità, l’imposizione doganale e la destinazione finale dei beni che sono o sono stati importati, transitano o sono transitati grazie a un’AGI o un’AGT; l’obbligo di informare si estingue dieci anni dopo l’imposizione doganale.36 4 L’autorità che rilascia l’autorizzazione rifiuta di concedere un’AGI o un’AGT se la persona fisica o giuridica, o gli organi di quest’ultima, sono stati condannati, nel corso dei due anni precedenti la presentazione della domanda, per violazione della LMB, della legge del 13 dicembre 199637 sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 20 giugno 1997 sulle armi. Essa rifiuta di concedere un’AGI se ha un motivo per farlo conformemente all’articolo 24 LMB. 5 Se del caso, l’AGI o l’AGT è rifiutata per un anno; in casi motivati tale durata può essere ridotta a sei mesi. 32 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). 33 RS 514.54 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495). 36 Nuovo testo giustal’all. 9 n. 10 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). 37 RS 946.202 |