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Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)
del 25 febbraio 1998 (Stato 1° maggio 2022)
Art. 11Oneri
1 L’importatore deve importare il materiale bellico per il quale è stato rilasciato un certificato di importazione entro sei mesi dal rilascio del certificato. Tale termine può essere prorogato su richiesta scritta e motivata.
2 Egli deve dimostrare alla SECO l’avvenuta importazione mediante l’originale della decisione d’imposizione doganale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione dell’originale della decisione d’imposizione doganale.36
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227).