Ordinanza
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Art. 14 Animali non destinati alla macellazione
1 I macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina devono provvedere affinché gli animali non destinati alla macellazione o la cui macellazione è vietata non abbiano accesso all’azienda. 2 In deroga al capoverso 1, gli equidi, designati come animali domestici ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 agosto 200428 sui medicamenti veterinari, hanno accesso alle aziende con un’esigua capacità produttiva se devono esservi uccisi ed eliminati in conformità con l’ordinanza del 25 maggio 201129 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. 3 Gli animali scaricati in un determinato macello devono esservi macellati. Il veterinario cantonale può, in via eccezionale, autorizzarne il trasporto in un altro luogo. |