Ordinanza
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Art. 16 Misure d’igiene
1 Gli animali introdotti nel macello devono essere macellati quanto prima. Il processo di macellazione deve avanzare costantemente e senza rallentamenti fra le singole fasi di lavoro. 2 Lo stordimento, il dissanguamento, lo scuoiamento e l’eviscerazione degli animali devono essere eseguiti in modo da evitare qualsiasi contaminazione della carcassa e dei prodotti della macellazione. 3 I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente all’ordinanza del 25 maggio 201130 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. 4 La carne sequestrata e i sottoprodotti di origine animale non possono entrare in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione. 5 Il DFI disciplina le misure d’igiene nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. |