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Art. 15 Protezione contro gli animali infestanti 46
Gli animali infestanti, come gli insetti e i roditori, devono essere tenuti lontani dai macelli, dagli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e dai locali di macellazione delle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali con misure adeguate. 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 842). |