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Art. 29 Oggetto del controllo delle carni 72
1 Il controllo delle carni deve essere eseguito a breve intervallo dalla macellazione e prima della successiva lavorazione.73 2 Nel caso del bestiame da macello, della selvaggina da allevamento e dei ratiti devono essere controllate tutte le carcasse. Il controllo delle carni dei volatili da cortile e dei conigli domestici deve essere eseguito a breve intervallo dalla macellazione e può avvenire per campionatura su singoli animali di ciascun effettivo.74 2bis In caso di macellazione occasionale, il controllo delle carni può avvenire per campionatura.75 3 Il controllo delle carni ai sensi degli articoli 12e 20 capoverso 4 deve essere effettuato in ogni caso in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Il veterinario ufficiale competente può controllare tutta la selvaggina cacciata destinata alla macellazione e i relativi certificati. 4 Se la selvaggina cacciata viene sottoposta a un controllo da parte del veterinario ufficiale e la presentazione per il controllo delle carni risulta incompleta secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 38 capoverso 3, per le parti mancanti della presentazione è determinante il certificato rilasciato dalla persona esperta secondo il modulo emesso dal DFI in conformità con l’articolo 40. 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 842). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 842). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 842). 75 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 842). |